In condominio
Molte persone che avvertono l’esigenza di vivere con un amico a quattro zampe o già vi convivono devono affrontare il problema dei regolamenti condominiali che proibiscono la presenza di animali. In realtà sono numerose le sentenze che sanciscono a chiare lettere che nessun regolamento o assemblea condominiale può limitare il diritto di proprietà e che quindi non è possibile impedire in alcun modo di tenere animali in condominio.
La legge.
La sentenza del 24-3-1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione testualmente recita: «È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominale non può deliberarlo». Da segnalare anche le due sentenze emesse da un pretore di Torino e da uno di Milano i quali hanno assolto dalle loro presunte colpe due proprietari di cani e in entrambi i casi hanno condannato i proprietari degli stabili alle spese giuridiche, sentenziando inoltre che: «i cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari».
I divieti.
Un’altra importante sentenza è quella relativa a un procedimento dinanzi al giudice di Parma, il quale ha stabilito che in un condominio l’assemblea dei condomini non può, anche con il voto di maggioranza, imporre il divieto di tenere animali. Ciascuno può avere accanto a sé un animale per amico e nessun regolamento di condominio può considerarsi valido se contiene una norma restrittiva in questo senso.
I diritti.
Chi dovesse trovarsi in questa spiacevole situazione deve far valere i suoi diritti e deve sapere che anche se il suo animale rischia il pericolo di essere allontanato per il disturbo della quiete pubblica i motivi della protesta dei vicini vanno dimostrati e vagliati caso per caso, per decidere se i rumori superino il livello di normale tollerabilità. Una sentenza del pretore di Campobasso del 1990 stabilisce che è necessario l’accertamento dell’effettivo pregiudizio recato alla collettività dei condomini sotto il profilo dell’igiene e della quiete, non essendo sufficiente il semplice possesso degli animali.
L’abbaio.
C’è poi la sentenza della Cassazione n.1394 del 6-3-2000: «Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino “il fatto non sussiste”. Perché vi sia reato “è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei a incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone».
La scelta.
Naturalmente nella scelta dell’animale con cui dividere i nostri giorni dobbiamo avere molto buon senso escludendo tutti gli animali che più soffrono la privazione della libertà, orientandoci verso animali di cui sia possibile soddisfare i bisogni e rispettare le caratteristiche etologiche.
Legge 220/2012.
Via libera agli animali in condominio, ma con regole precise. (Link Il Sole 24 Ore).
In condominio
Per non incorrere in dissidi con i vicini di casa sulla possibilità di ospitare nel condominio un animale domestico, è bene conoscere il regolamento condominiale.
Il regolamento di natura contrattuale è predisposto dal proprietario originario dell’intero edificio e accettato dagli acquirenti dei singoli appartamenti. In questo caso Il divieto di tenere in casa animali è vincolante sia nel confronti dei successivi acquirenti sia per gli affittuari dell’immobile.
Se di tipo assembleare, il regolamento è stato approvato dalla maggioranza dell’assemblea condominiale le e non ha valore assoluto in quanto un’assemblea non unanime non può costringere un singolo condomino a rinunciare a un proprio diritto. Nel caso invece i condomini votassero il divieto all’unanimità (quindi mille millesimi della proprietà) questa decisione sarebbe assimilabile a un consenso di natura contrattuale divenendo in tal modo vincolante. Se il regolamento non contiene clausole contrattuali, vigono comunque le regole della convivenza civile e del buon senso: il proprio animale deve essere educato a rispettare gli spazi comuni pena una possibile azione di allontanamento da parte del condominio.
Quando si tratta di disturbo della quiete pubblica
I latrati prolungati possono costituire disturbo se interrompono o impediscono il riposo regolare delle persone: lo stabiliscono l’art. 659 del codice penale e i diversi regolamenti di Polizia Urbana dei singoli Comuni. Il giudice può disporre l’allontanamento dell’animale che abbia arrecato disturbi e molestie all’interno del condominio o affidarlo in custodia presso privati.
Al proprietario può anche essere applicata una multa amministrativa da parte della Polizia Municipale, contro la quale egli può presentare ricorso al Sindaco del proprio Comune entro i termini riportati nel verbale redatto dalla Polizia.
In ascensore
Il divieto di utilizzare l’ascensore in compagnia del proprio animale può essere espresso soltanto in un regolamento di tipo contrattuale.
Se il regolamento condominiale non prevede nulla a riguardo, accertarsi presso il Difensore Civico della propria Regione che non sussistano leggi che limitino in tal senso la libertà del cittadino.
Chi è responsabile
È il proprietario del cane, o chi se ne occupa, che si rende responsabile dei danni recati ai condomini o alle parti comuni del condominio.
Secondo l’art. 2052 del codice civile, chi lo accudisce deve rispondere dei malfatti anche quando l’animale sia fuggito o smarrito. A meno di non provare il caso fortuito, di dimostrare cioè che il danno non sia dipeso dalla volontà di chi lo custodisce o accudisce.
Si può stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di richieste di indennizzo per danni provocati dall’animale.